Articolo tratto da espertorisponde.farmaciavirtuale.it

L’attività di parafarmacia, come noto, è del tutto libera e quindi – ferme le dovute comunicazioni al Comune per la vendita dei prodotti parafarmaceutici e alle varie autorità per la vendita degli OTC e SOP e salva, beninteso, la presenza del farmacista e/o del responsabile – può essere aperta in una qualunque unità immobiliare che possieda i necessari requisiti.

E perciò è ammissibile aprire anche un corner all’interno di un’attività commerciale ad ampio spettro esercitata in un’area di servizio ubicata su una strada statale o in autostrada.
Non è invece consentita (almeno al momento, ma è possibile che le cose cambino con l’avvenuta legittimazione – dal 1° luglio u.s. – della vendita online di questi prodotti da parte di farmacie e parafarmacie) la cessione di SOP e OTC tramite distributore automatico, perché la loro vendita al pubblico, esattamente come per gli “etici”, deve essere obbligatoriamente operata in farmacia e in parafarmacia ai sensi, rispettivamente, dell’art. 122 TULS (“la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia”) e 5, comma 2 del D.L. 223/2006 convertito in l. 248/2006 (“è obbligatoria infatti la “presenza e l’assistenza personale diretta al cliente del farmacista”).

Ma, ripetiamo, in prosieguo di tempo potremmo dover assistere via via ad un mutamento anche radicale di questo scenario.
La risposta al quesito posto è stata data dallo Studio associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl