DOMANDE FREQUENTI

di seguito le risposte ai quesiti più richiesti

Per la legge Bersani i farmaci senza obbligo di prescrizione (OTC e SOP), possono essere venduti solo da un farmacista abilitato.
Non meno di 50 mq per la sola vendita di prodotti. Non meno di 100 se si ha intenzione di effettuare dei servizi (trattamenti viso o viso-corpo, check up, consulenze, ecc)
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Recentemente il D.Leg. n° 153/2009 (“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche’ disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69. ) ha indirettamente innovato la legislazione in tale settore per le parafarmacie, infatti all’articolo 5 di tale decreto legislativo si stabilisce che ” Al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, l’uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, e’ riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere.”

Per questo motivo è opportuno evitare nelle insegne denominazioni che usino la parola farmacia da sola e uso della croce verde, oltre che i simboli identici a quelli depositati come marchio dalla FOFI (caduceo ecc…) anche per quanto esposto dal codice civile:

Art. 2564. Modificazione della ditta.

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.
In ogni caso non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia.

Non si ravvisano ostacoli all’utilizzazione nel punto di vendita del simbolo riportato nel bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a prescrizione medica (croce sorridente, rossa, ma che può essere di vario colore verde, blu ecc..).

Per tale motivo si consiglia di usare strettamente la denominazione “Parafarmacia” con croce per esempio di colore rosso oppure blu (usata però dai veterinari) o meglio bicolore come verde e blu oppure rossa e verde o rossa e blu lo scopo è sempre quello di differenziarsi

A tale proposito sarebbe bene che le principali organizzazioni delle parafarmacie stabilissero per i propri iscritti delle norme comportamentali individuando tra i tanti un colore , meglio un’accoppiata di colori che possa essere un punto di riferimento futuro certo in tale settore.

Quale accoppiata scegliere? Per esempio una Blu e Verde o rossa e blu potrebbe esseree una scelta valida. (fonte parafarmacianews)

La presenza del farmacista deve essere garantita per tutto l’orario di apertura dell’esercizio commerciale. Anche se non è tenuto a consegnare personalmente a tutti i clienti ogni singola confezione di medicinale, il farmacista è obbligato ad una assistenza «attiva» al cliente, mediante consigli, ove richiesti, ma anche ove riscontri un’incertezza nel comportamento del cliente.
È opportuno che il farmacista indossi il distintivo professionale adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti che riporta il caduceo. In ogni caso il farmacista deve distinguersi chiaramente da eventuale altro personale che lavori nell’apposito spazio.
Nell’apposito reparto, il farmaco può essere prelevato direttamente dal paziente, fermo restando l’obbligo per il farmacista di rispondere ad eventuali richieste da parte dei pazienti e di attivarsi nel caso risultasse opportuno il proprio intervento professionale.

Per “apposito reparto” deve intendersi uno spazio dedicato esclusivamente alla vendita e conservazione dei medicinali da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. Tale spazio dedicato può assumere forme diverse in base al tipo di esercizio commerciale in cui ha luogo la vendita.

Possono essere venduti i medicinali industriali, non soggetti a prescrizione medica, comprendenti:

– medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica menzionati agli articoli 87, comma 1, lettera e) e all’art. 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.
– medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica.
– I prodotti omeopatici, quando sono classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica.
Si fa presente, tuttavia, che al momento, in base ad una disciplina transitoria richiamata dall’art. 20 del predetto n. 219/2006, i medicinali omeopatici (per uso umano) vengono venduti in confezioni conformi a quelle esistenti sul mercato alla data del 6 giugno 1995. Per questi prodotti in disciplina transitoria non si rinvengono elementi normativi sul regime di fornitura. Anche tali prodotti, peraltro, se venduti finora nelle farmacie senza ricetta (eventualmente in base a una dicitura sulla confezione apposta dal produttore sotto la propria responsabilità), possono essere venduti negli esercizi commerciali previsti dal predetto art. 5, essendo evidente che il decreto-legge n. 223/2006 ha inteso consentire la vendita in esercizi diversi dalla farmacia, alle condizioni indicate nello stesso decreto, di tutti i medicinali finora acquistabili esclusivamente in farmacia senza prescrizione medica.
La possibilità di vendita in esercizi diversi dalle farmacie non riguarda, invece, le preparazioni medicinali non industriali.

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Esplorando il mondo dei galenici in parafarmacia: una panoramica approfondita su come le parafarmacie moderne affrontano la preparazione di queste formule tradizionali, bilanciando innovazione e regolamentazione.

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Un ex dipendente di una farmacia decide di aprire una parafarmacia nelle vicinanze, sollevando questioni legali sulla concorrenza sleale e l'obbligo di non concorrenza. Questa situazione pone interrogativi sulle normative e i diritti applicabili in questi casi nel settore farmaceutico.

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