SE UN EX DIPENDENTE DELLA FARMACIA APRE UNA PARAFARMACIA NELLE VICINANZE
Articolo di Cesare Pizza tratto da Sediva News
Ho letto una recente Sediva News sull’obbligo di non concorrenza, anche se era relativa a una vicenda un po’ diversa dalla mia. Infatti, un nostro ex collaboratore ha deciso – qualche mese dopo essersi licenziato – di aprire una parafarmacia a quasi 400 metri dalla farmacia. È possibile per noi agire in giudizio contro lui per concorrenza sleale?
La News a cui si riferisce riguardava l’obbligo normativo sancito dall’art. 2557 cod. civ. di “astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento [della farmacia o della quota sociale “più o meno” di maggioranza…], dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”.
La vicenda che il quesito prospettata, invece, concerne l’ipotesi di una possibile concorrenza sleale ascrivibile a un ex dipendente della farmacia.Ora, forse ricorderete che, ai sensi dell’art. 2105 cod. civ., “il prestatore di lavoro [in pendenza, beninteso, del rapporto] non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”: senonché – almeno in linea generale – alla cessazione del rapporto, un ormai ex dipendente può lecitamente svolgere attività concorrenziali con l’azienda stessa per la quale aveva fino a poco tempo prima lavorato, fatti soltanto salvi i limiti espressamente previsti dall’art. 2598* cod. civ. e/o, attenzione, l’esistenza di un patto di non concorrenza [art. 2125 cod. civ.].
N.B “Art. 2598 cod. civ.: “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”
Il patto di non concorrenza, ricordiamolo, è un accordo che [in questo caso, evidentemente] intercorre tra il datore di lavoro e il collaboratore il quale, a fronte di un corrispettivo, s’impegna a limitare [questo è il verbo, poco incisivo, che usa il citato art. 2125 cod. civ….] lo svolgimento della propria attività – e quindi in pratica a non porre in essere condotte che possano svantaggiare il datore di lavoro in termini concorrenziali – per il tempo successivo alla cessazione del contratto e per un massimo di cinque anni.
Si tratta però, si badi bene, di accordi che sono considerati nulli: a) se non redatti in forma scritta; b) se non vi è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro; c) e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
Ma nel Suo caso non ci pare siano ravvisabili elementi fattuali che possano ragionevolmente far pensare a un’ipotesi di concorrenza sleale, cosicché – mancando tra voi, se abbiamo capito bene, un qualunque patto di non concorrenza – crediamo che il vs ex dipendente possa considerarsi legittimato all’esercizio di una parafarmacia, tanto più se [come in questo caso] a una distanza certamente ragguardevole dalla farmacia.