Il Governo, nel disegno di legge di stabilità 2016 di prossima approvazione, ha previsto un SUPER AMMORTAMENTO al 140% per l’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI con valenza retroattiva al 15 OTTOBRE 2015 valido per tutte le attività comprese le PARAFARMACIE.
Il meccanismo, così come già avviene in altre realtà europee, è pensato per consentire una maggiorazione della quota deducibile di un nuovo investimento, abbassando conseguentemente il peso fiscale. Il premio fiscale sulle quote di ammortamento, così come precisato a margine del Consiglio dei Ministri che ha recentemente varato il ddl Stabilità, avrà validità esclusivamente per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi già dallo scorso 15 ottobre. Se come probabile verrà tutto confermato è il momento giusto per investire nel realizzare un nuovo modello di parafarmacia.
Ma quali beni rientrano nel super ammortamento? Tutti i beni strumentali esclusi: i fabbricati; i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e altri beni che saranno indicati nel testo ufficiale.
Ecco alcuni dei beni strumentali che potranno presumibilmente rientrare nel super ammortamento al 140% previsto anche per la parafarmacia:
– Arredamenti
– Attrezzature per il laboratorio
– Apparecchiature per autoanalisi e la cura della persona
– Bilance
– Hardware
– Automazione
– Nuovi impianti a seguito ristrutturazione locali (macchinari per il clima, apparecchi di illuminazione, ascensori, frigoriferi, finestre e serramenti, porte automatizzate, telecamere, antifurto, sistemi antitaccheggio, casse per il pagamento, ecc)
– Autovetture aziendali
In cosa consiste l’agevolazione? L’agevolazione consiste nell’incrementare il costo di acquisto fiscale del bene del 40% e sul costo così determinato calcolare gli ammortamenti. Quindi, un bene con costo di acquisto di 10.000,00 euro, ai fini dell’ammortamento rileverà per 14.000,00 euro.
Per poter beneficiare concretamente del super-ammortamento si profila la necessità, se si desidera usufruire fin da subito del premio e così poterlo applicare già a partire dal bilancio 2015, di rispettare alcuni requisiti. L’investimento infatti, come in passato, viene valutato come realizzato alla data in cui il costo risulta sostenuto fiscalmente e dunque al momento della consegna o spedizione del bene oppure del termine della costruzione per i macchinari e gli impianti eseguiti in appalto. In caso vengano stabilite alcune clausole che invece rimandano il passaggio della proprietà ad un momento consecutivo a quello della consegna, come ad esempio il collaudo, ciò che rileva è appunto la data di quest’ultimo. Il pagamento, al contrario, può essere versato, integralmente o parzialmente, anche in un momento successivo al periodo agevolato, o viceversa può essere effettuato in anticipo.
Qualora la promessa dell’Esecutivo dovesse essere mantenuta, trovando definitiva conferma dal parte del Parlamento, la rilevanza degli acquisti fatti dal 15 ottobre 2015 e per tutto il 2016 (fino al 31 dicembre) confluiranno nel bonus.
Gli investimenti usufruiranno del bonus anche se effettuati attraverso locazione finanziaria; questo principio trova applicazione anche nel caso in cui non sia previsto espressamente dalle singole leggi. La data dell’investimento, anche per ciò che riguarda il leasing, corrisponde al momento di conferimento all’utilizzatore del bene medesimo. Il premio equivale ad una maggiorazione del 40% del costo che fiscalmente è ammortizzabile.
Il meccanismo di ammortamento, però, affinché l’investimento possa essere concretamente sfruttato, deve essere attivato anche attraverso l’entrata in funzione del bene entro il termine dell’esercizio. In caso contrario, verificando sempre e comunque che il costo sia sostenuto entro il periodo agevolato, la super deduzione varrà soltanto a partire dall’anno successivo.