Un ulteriore contributo a fondo perduto per gli esercizi commerciali dei centri storici di alcune città

Articolo di Stefano Lucidi – Studio Associato Bacigalupo Lucidi

 

Il Decreto Agosto ha infatti previsto anche uno specifico contributo a fondo perduto per gli esercizi commerciali ubicati nei centri storici dei comuni che hanno un numero di presenze straniere almeno tre volte superiore a quello dei residenti, nonché delle città metropolitane che hanno presenze straniere in numero pari o superiore a quello dei residenti.

Esattamente, i Comuni interessati a questa misura dovrebbero [il condizionale è d’obbligo perché il dl non è stato ancora convertito in legge…] essere i 29 qui di seguito elencati: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.

Può accedere al contributo in argomento l’esercente che ha subìto una perdita a giugno 2020 di “fatturato” [calcolato con il criterio c.d. di “cassa”] superiore a un terzo di quello di giugno 2019.
L’importo del contributo è pari al 15% [per le imprese con i ricavi inferiori a € 400.000] o al 10% [per le imprese con i ricavi inferiori a € 1.000.000] o al 5% [per le imprese con i ricavi superiori a € 1.000.000] della differenza del fatturato tra i mesi di giugno delle due annualità.

Il contributo [che non può comunque essere di ammontare superiore al tetto di € 150.000] è in ogni caso dovuto ai soggetti – parliamo sempre di esercizi commerciali dei centri storici – che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 ed esattamente per un importo minimo di € 1.000 per le imprese individuali e di € 2.000 per le società.

Gli interessati dovranno presentare – in via telematica – un’istanza all’Agenzia delle Entrate, che sarà oggetto di successivo provvedimento, con l’indicazione della sussistenza dei detti requisiti.

Questo contributo è ovviamente diverso dal contributo a fondo perduto che conosciamo come misura di ordine generale [previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio]: anzi, le due misure sono cumulabili, salvo che per le imprese del comparto della ristorazione che potranno/dovranno quindi presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

Sempre che non cambi qualcosa in sede di conversione in legge del dl., è indubbiamente un aiuto ulteriore per esercizi commerciali in situazioni [verosimilmente] più serie, o molto più serie, di altri esercizi.